Art. 4.

      1. Al fine di garantire, nel campo dell'educazione sportiva, livelli essenziali di prestazione uniformi nel territorio nazionale, presso ogni scuola primaria, comprese quelle annesse agli istituti comprensivi, è istituito il laboratorio di educazione sportiva, per un monte ore, relativo all'intero corso di studi, pari ad almeno centosessantacinque ore.
      2. Le attività del laboratorio di cui al comma 1 sono programmate in base ad uno specifico progetto inserito nel piano dell'offerta formativa di istituto.
      3. Il progetto di cui al comma 2 può svilupparsi anche in rete con altre istituzioni scolastiche e in sinergia con federazioni sportive, enti di promozione sportiva e società o associazioni loro affiliate, amministrazioni locali e altri enti interessati all'educazione dei giovani e alla prevenzione della dispersione scolastica.
      4. L'attività del laboratorio di cui al comma 1 è finalizzata a:

          a) promuovere la pratica sportiva affinché diventi abitudine di vita;

          b) esaltare il valore educativo dello sport nei suoi aspetti comportamentali e socializzanti;

          c) favorire l'integrazione dell'educazione sportiva nell'ambito del curricolo;

          d) operare per lo sviluppo di un corretto concetto di competizione;

          e) offrire l'opportunità di partecipare ad attività sportive agli studenti che non praticano attività sportive al di fuori dell'ambito scolastico.